Lo Statuto
Art.1
Statuto
L’Unione delle Province Siciliane, costituita con atto
pubblico di data 25/10/1963, a ministero del Notaio dott. Cesare Di Giovanni, è
regolata dalle disposizioni del presente Statuto.
Art.2
Membri dell’Unione
Dell’Unione fanno parte le Province regionali di
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani.
Saranno chiamate a far parte dell’Unione eventuali altre
Province regionali che in futuro dovessero essere costituite.
Art.3
Sede
L’Unione Regionale delle Province Siciliane ha sede in
Palermo.
Art.4
Scopi e finalità
L’Unione, nel rispetto dell’autonomia delle Province
regionali, si propone le seguenti finalità :
1)
esaminare e formulare proposte sui
problemi politico-amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di
assetto e tutela del territorio e dell’ambiente ;
2)
proporre ai competenti organi le istanze
e le soluzioni più opportune, ai fini di valorizzare la posizione e la funzione
dell’Ente Provincia nell’ordinamento democratico dello Stato nel quadro della
difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e di un’organica politica di sviluppo
regionale ;
3)
promuovere, mantenere e coordinare
contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e gli organi
comunitari, statali, regionali, sub-regionali e locali su tutti i problemi e
gli interessi delle Province, a carattere regionale, nazionale ed europeo;
4)
promuovere, d’intesa anche con gli altri
Enti locali della Regione e le loro associazioni, tutte le iniziative dirette a
realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale ;
5)
promuovere la costituzione e assicurare
la partecipazione ad organismi, unitamente alla Regione ed ai Comuni, sia a
livello regionale che interprovinciale, che abbiano come obbiettivo il
potenziamento e il coordinamento dei rapporti tra gli Enti locali operanti nel
territorio e il miglioramento delle autonomie locali ;
6)
svolgere attività editoriale per
pubblicizzare l’attività dell’Unione in favore delle Province e degli Enti
Locali, mediante la pubblicazione di notiziari periodici, di testi, opuscoli,
libri, da distribuire a titolo gratuito, dato che l’Unione non ha fini di
lucro, a tutte le Province, i Comuni e gli Amministratori provinciali e
comunali.
7)
E’ fatto divieto all’Unione di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8)
E’ fatto obbligo all’Unione :
-di devolvere il patrimonio
dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in
un’ottica puramente “non profit”, ad altra associazione con finalità analoghe,
salvo diversa destinazione imposta per legge ;
-di redigere ed approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario ;
-della disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ;
-della eleggibilità libera degli organi,
con principio del voto singolo, sovranità dell’Assemblea sociale, pubblicità
delle convocazioni, dei bilanci, delle delibere;
-della intrasmissibilità della quota o
contributo associativo e non rivalutazione della stessa.
Art.5
Organi dell’Unione
Gli Organi dell’Unione sono :
a)
L’Assemblea
b)
Il Comitato
esecutivo
c)
Il Presidente
d)
Il Collegio dei
Revisori
e)
La carica di membro di uno degli organi
dell’Unione si perde automaticamente cessando le funzioni di presidente,
assessore o consigliere provinciale.
Tale decadenza non si applica per i
consigli provinciali sciolti anticipatamente per le dimissioni volontarie dei
rispettivi presidenti fino al rinnovo di tali consigli.
f)
L’Assemblea dovrà essere rinnovata non
oltre nove mesi dalle elezioni amministrative.
Art.6
Composizione Assemblea
L’Assemblea è composta:
a)
dai Presidenti
delle Province regionali o assessori delegati;
b)
da una
rappresentanza dei Consiglieri provinciali, eletti dai Consigli provinciali in
numero di quattro per le Province regionali con popolazione superiore a 600
mila abitanti; di tre per le Province regionali con popolazione comprese tra
400 mila abitanti e 600 mila abitanti e di due nelle Province regionali con
popolazione inferio
c)
re a 400 mila
abitanti; Onde assicurare la rappresentanza delle minoranze l’elezione avviene
in unica votazione con voto limitato ad uno.
Nelle Province che eleggono un numero
pari di consiglieri dovrà essere garantita la maggioranza alla coalizione che
fa riferimento al Presidente della Provincia.
c)
da un Presidente di Consiglio Provinciale designato a norma dell’ art.14.
Art.7
Funzione dell’Assemblea
L’Assemblea:
a)
determina gli
indirizzi politici e programmatici dell’azione dell’Unione ;
b)
elegge nel suo seno
il Presidente dell’Unione, scegliendolo tra i nove presidenti delle Province
regionali;
c)
elegge tra i propri
componenti i Consiglieri provinciali in seno al Comitato esecutivo, in numero
pari a quello dei Presidenti di Provincia;
d)
elegge il Collegio
dei Revisori dei Conti;
e)
approva le
modifiche dello Statuto;
f)
tratta ogni
argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto dalle Province
regionali, o da almeno tre componenti l’Assemblea ;
g)
approva i bilanci
preventivi e consuntivi ;
h)
nomina i componenti
le Commissioni permanenti;
Art.8
Composizione Comitato esecutivo
-Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente
dell’Unione, dai Presidenti delle Province regionali (o assessori delegati) e da
un numero di consiglieri provinciali pari a quello dei Presidenti di Provincia;
- I Presidenti delle Province regionali possono riunirsi
in giunta esecutiva per l’esame di particolari argomenti da sottoporre agli
Organi dell’Unione.
Art.9
Funzioni Comitato esecutivo
-Il Comitato esecutivo :
-elegge nel suo seno, un Vice Presidente, scegliendolo
preferibilmente tra i Presidenti di provincia;
-dirige l’attività dell’Unione curando l’attuazione degli
indirizzi politici e programmatici
determinati dall’Assemblea. A tal fine adotta tutti i provvedimenti necessari
e, in caso di urgenza, anche quelli di competenza dell’Assemblea, salvo
ratifica della stessa;
-fissa l’entità del contributo associativo annuale delle
Province regionali sulla base del criterio del contributo “pro capite” per ogni
abitante di ciascuno Provincia ;
-nomina il Direttore e il personale dell’Unione.
Art.10
Presidente
-Il Presidente:
-rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Comitato
esecutivo e l’Assemblea;
-adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon
funzionamento dell’Unione;
-firma tutti gli atti dell’Unione.
Art.11
Revisori dei Conti
-Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti;
-Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente,
il quale riferisce all’Assemblea sulla regolarità dei bilanci consuntivi e
preventivi;
-Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
partecipa senza diritto di voto alle riunione del Comitato esecutivo;
Art.12
Direttore
-Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi
dell’Unione e provvede alla compilazione dei relativi verbali, che firma
unitamente al Presidente;
-coadiuva gli organi dell’Unione nel disimpegno dei loro
compiti e nello studio dei loro problemi;
dirige gli uffici dell’Unione;
-cura la concreta attuazione dei deliberati degli organi
collegiali dell’Unione, nei modi indicati dai regolamenti del personale e di
contabilità, secondo le direttive del Presidente.
Art.13
Commissioni Consultive
-Le Commissioni permanenti, nominate a norma dell’art. 7,
operano per lo studio dei diversi problemi che interessano le Province
regionali e sono costituite, di norma, dal presidente e da quattro componenti
scelti anche al di fuori dei componenti l’Assemblea;
-possono essere chiamati a partecipare alle riunioni
tecnici, esperti, nominati dal Presidente dell’Unione su proposta della
Commissione interessata, previa autorizzazione (scritta) del Presidente
dell’Urps.
Art.14
Presidenti dei Consigli
Provinciali
-Viene costituita, con determinazione del Presidente
dell’Unione, la Consulta regionale dei Presidenti dei Consigli Provinciali,
presieduta dal Presidente dell’Unione;
-nella prima riunione la Consulta designa il Presidente di
Consiglio Provinciale facente parte dell’Assemblea che svolge anche le funzioni
di coordinamento della Consulta.
Art.15
Incompatibilità
-La carica di Componente del Comitato esecutivo è
incompatibile con la carica di Presidente e/o componente del Collegio dei
Revisori dei conti e delle Commissioni consultive
-La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei
Conti è incompatibile con la carica di componente del Comitato esecutivo e delle Commissioni consultive.
-La carica di Presidente e/o componente delle Commissioni
consultive è incompatibile con la carica
di componente del Comitato esecutivo e di Presiente e/o componente de Collegio
dei Revisori dei conti.
Art.16
Decadenza
e sostituzione componenti
-I consiglieri provinciali componenti del Comitato esecutivo, del Collegio dei
Revisori dei Conti e delle Commissioni consultive che si assentano per tre
sedute consecutive decadono dall’organismo di cui fanno parte senza particolari
formalità.
Art.17
Esercizio finanziario
-L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si
chiude il 31 dicembre.
Art.18
Servizio di Cassa
-Il servizio di cassa è affidato dal Comitato esecutivo ad
un Istituto di Credito di rilevanza nazionale.
Art.19
Entrata in vigore
- Il presente Statuto entrerà in vigore con il rinnovo
degli Organi statutari che avverrà a seguito della prossima elezione dei consigli
provinciali.
-In deroga a quanto previsto dal precedente comma, gli artt. 15 e 16
entreranno in vigore dall’1 gennaio 2013.
Art. 20
Norme finali
-Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le
norme che regolano il funzionamento dei Consigli provinciali;
-le sedute in seconda convocazione possono aver luogo
nello stesso giorno della prima e sono valide quando il numero dei presenti non
sia inferiore ad un terzo dei componenti dell’organo.
Art. 21
Norma transitoria
-Sono sospesi gli effetti
dell’art. 5 lett. e) del presente statuto, sino all’approvazione della legge di
riforma delle Province siciliane.
-Gli Organi
dell’Associazione eletti dall’Assemblea il 25 marzo 2009 restano in carica, a
titolo gratuito, sino all’approvazione della legge di riforma delle province
siciliane.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 maggio 2013